Attenzione! Non basta evitare di essere sopresi a circolare in stato di ebbrezza, le sanzioni di legge si applicano anche all’automobilista che e’ fermo – a motore acceso – con auto regolarmente parcheggiata!
Lo ha stabilito la VII sez. della Corte di Cassazione con la sentenza 10476/2010: non si ritiene necessario che la persona in alterate condizioni psicofisiche sia trovi nell’atto di condurre il veicolo, essendo sufficiente che si trovi a bordo del veicolo, anche in sosta, purché nelle condizioni di ripartire.
Secondo i giudici la deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica e’ idonea a creare pericolo o a intralciare il traffico. Assume pertanto essenziale rilievo, quando il soggetto in stato di alterazione e’ sorpreso all’interno del veicolo, l’accertamento che abbia in precedenza movimentato il mezzo, ponendosene alla guida in condizioni pregiudicate. “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la fermata costituisca una fase della circolazione” (Cass. n. 37631/2007), ed esiste la necessità di accertare se chi si trovi all’interno del veicolo – anche fermo o addormentato – ma in stato di alterazione psicofisica in precedenza, abbia deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o destinata al pubblico (Cass. n. 10476/2010).
In sostanza si accertera’ che colui che si trova in stato di ebbrezza nella vettura – anche se fermo in area pubblica al momento del controllo – abbia messo in movimento il mezzo per arrivare li’ e partanto abbia creato pericolo pubblico circolando ubriaco; da qui si avra’ la motivazione per irrogare ugualmente le sanzioni di legge.
Se avete bevuto e potete.. fatevi una bella passeggiata, in caso di controlli non sarete puniti come se veniste fermati alla guida.